Art. 10.
(Sanzioni penali).

      1. Le infrazioni molto gravi sono perseguite penalmente nei seguenti casi:

          a) lasciare libero, senza guinzaglio e museruola, un esemplare compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o aperto al pubblico o su un mezzo di trasporto pubblico: reclusione da tre a sei mesi, in aggiunta alla sanzione amministrativa;

          b) esercizio abusivo di addestramento al combattimento fra cani o con altri animali: reclusione da sei mesi ad un anno, in aggiunta alla sanzione amministrativa;

          c) importazione o commercio abusivo delle razze di cui all'articolo 2: arresto da uno a tre anni, in aggiunta alla sanzione amministrativa;

          d) commettere altro reato con l'utilizzo dell'animale: arresto da uno a tre anni in aggiunta alla sanzione amministrativa; la pena è aggravata se dal fatto derivano lesioni alle persone.